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RIAPERTURA OFFERTA MOBILITÀ FASE 2 PER ENTI DI AREA VASTA, CROCE ROSSA ITALIANA ED AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
È in linea la funzionalità che consente di rilevare l'offerta di mobilità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 ed in seguito alla conclusione della fase di acquisizione della domanda di mobilità espressa dalle città metropolitane, dalle province e dalla Croce Rossa Italiana.
È in linea anche la funzionalità che consente di rilevare l'offerta di mobilità per il personale dell’ENIT a cui si applicano i criteri di cui al citato decreto ministeriale, ferma restando la previsione dell’articolo 16, comma 9, del decreto-legge. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Il predetto comma 9 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede a favorire la collocazione del personale interessato alla mobilità, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Il trasferimento delle risorse avviene con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.
Le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DM 14 settembre 2014, dovranno inserire nel Portale, attraverso le apposite schede di rilevazione dei fabbisogni pubblicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 424 dell'articolo 1 della legge 190/2014.
Nel caso in cui le regioni abbiano provveduto al collocamento diretto di tutto il personale individuato come soprannumerario dalle città metropolitane e dagli altri enti di area vasta, nel rispettivo ambito territoriale, ed abbiano inserito le relative informazioni nel Portale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DM 14 settembre 2015, non è necessario per le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dello stesso DM, compilare le schede di rilevazione dei fabbisogni (step 6 e 7).
Le amministrazioni di cui al comma 425 della legge 190/2014, dovranno inserire nel Portale, sempre con le modalità indicate, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente. Per quanto riguarda il personale dell’ENIT si precisa che lo stesso non incide sul budget delle assunzioni.
Per il Ministero della giustizia, in aggiunta a quanto sopra, valgono le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente, secondo quanto già illustrato nel comunicato relativo all’apertura dell’offerta della prima fase.
Si ricorda che l’assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi dell’articolo 7 del DM 14 settembre 2014, avviene rispettando l’area funzionale, la categoria di inquadramento e, solo possibilmente, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente.
Si segnala che l’assistenza alle amministrazioni non sarà pienamente garantita nel periodo compreso tra il 12 e il 28 agosto.