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REQUISITI
Personale destinatario del beneficio
Il personale destinatario del beneficio deve possedere la cittadinanza italiana, gli altri requisiti previsti dalla legge e quelli generali per l’accesso al lavoro pubblico (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norma sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”).
In tal senso, ed in seguito al combinato disposto della legge n. 98 del 1971 e del d.l. n. 148 del 2017, sono stati individuati i seguenti requisiti di accesso alla procedura:
- Servizio continuativo presso un organismo militare per almeno un anno alla data indicata dalla normativa che assegna il beneficio, attualmente il 31 ottobre 2017 (di cui all’articolo 1, comma 482, L. 147/2013, come modificato dall’articolo 7, comma 10-ter del d.l. 148/2017);
- Licenziamento conseguente a provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle Basi militari adottati entro il 31 dicembre 2017 (articolo1, comma 482, L. 147/2013, come modificato dall’articolo 7, comma 10-ter, del d.l. 148/2017);
- Presentazione della domanda di avvalersi del beneficio entro 60 giorni dal 31 dicembre 2017;
- Cittadinanza italiana;
- Idoneità fisica all’impiego,
- Elettorato attivo;
- Non essere stato destituito, dispensato, o dichiarato decaduto da pubblico impiego;
- Buona condotta (richiesta per assunzioni presso PCM, Difesa, Giustizia, Polizia);
- Assolvimento degli obblighi militari;
- Titolo di studio richiesto per la qualifica di inquadramento.
- Descrizione mansioni svolte;
- Sede richiesta.
In merito all’idoneità fisica all’impiego, in ogni caso l’assunzione potrà essere subordinata alla preventiva verifica, da parte dell’amministrazione a cui il soggetto sarà destinato, dell’effettivo possesso del requisito unitamente alla permanenza dei requisiti generali di accesso sopra indicati.
Precisazioni sul titolo di studio.
L’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancisce che l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età .
Inoltre, l’articolo 1 del Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, prevede che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296. E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
A coloro che sono nati prima del 1952 deve ritenersi valido il titolo di studio della licenza elementare di cui sono in possesso, ai fini dell'accesso agli impieghi per i quali, come nella specie, sia richiesta la licenza della scuola dell'obbligo. (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II - 01 dicembre 2006 – n. 3287, T.A.R. Veneto sez. I - 02 luglio 1987 - n. 660).
Per coloro che sono nati dopo il 1952 si tiene conto che la legge 98/1971, che prevede il beneficio dell’assunzione, è da considerare una disposizione speciale. Tuttavia ai fini dell’inquadramento, in assenza della scuola dell’obbligo, si dispone quello più basso.